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Statuto sociale
 
Art. 1 Costituzione e denominazione
Viene costituita un’Associazione Culturale Denominata “Nel vivo della Storia”, ex articolo 36 e seguenti del Codice Civile, che per brevità verrà indicata come Associazione.
 
Art. 2 Sede
L’Associazione ha sede in Sassari loe San Giovanni, strada comunale San Pietro D’Ottava, 88. Il consiglio direttivo potrà deliberare sul trasferimento della sede Sociale senza che ciò comporti la modifica dello statuto. I Soci dovranno essere tempestivamente informati del trasferimento della sede in forma scritta.
 
Art. 3 Finalità
L’associazione di promozione storico culturale, è apolitica e senza scopo di lucro, ed ha per fine l’approfondimento, lo studio e la divulgazione della cultura storica, con particolare riferimento al territorio della regione Sardegna.
L’attività verrà svolta mediante interventi nella realtà del mondo sociale, promuovendo iniziative culturali e di divulgazione di vario genere, ricreative, dibattiti, proiezioni, con l’esclusione di qualsiasi tipo di attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
Valorizza le fonti storiche esistenti (di qualsiasi natura siano), si adopera anche presso le competenti istituzioni affinché le fonti stesse non vadano perdute o si deteriorino, favorisce la compilazione di inventari, guide, bibliografie ed altri strumenti di corredo.
Svolge ogni altra attività capace di favorire il progresso degli studi storici e della cultura ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’associazione.
L’associazione opera anche affinché siano realizzate, da parte degli organismi detentori di fonti storiche, le condizioni necessarie a garantire a tutti gli studiosi interessati l’effettivo e pieno esercizio del diritto di consultazione, con i soli limiti previsti dalla normativa vigente.
Viene in ogni caso esclusa la distribuzione degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
L’Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi ai fini fiscali ente non commerciale ai sensi dell’alt. 87 comma 1 lett c del DPR n. 917/1986.
L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili illa realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, ‘ Razionali od esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività Sociale.
 
Art. 4 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
 
Art. 5 Organi Sociali
Gli organi sociali sono:
  • Assemblea dei Soci, Consiglio direttivo, Presidente, Vice Presidente, Segretario e contabile, Tesoriere, Addetto stampa, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Probiviri.
  • Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito.
  • Le spese sostenute effettivamente per conto e neirinteresse deirAssociazione dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
  • Cariche ed incarichi sono riconfermabili massimo due mandati (sei anni).
  •  
Art. 6 Soci
L’Associazione è composta da Soci, che si suddividono in:
Soci fondatori, Soci ordinari, Soci onorari, Soci sostenitori, Soci famigliari, Soci studenti.
I Soci fondatori sono coloro che hanno costituito l’Associazione.
I Soci ordinari sono coloro che, avendone fatto domanda e condividendo le finalità dell’Associazione, vengono ammessi con decisione inappellabile del Consiglio Direttivo e sono in regola con il pagamento delle quote associative.
I Soci onorari sono coloro ai quali l’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo conferisce tale qualifica in considerazione di particolari e qualificate attività svolte in coerenza alle finalità dell’Associazione o per l’Associazione stessa. Questi Soci non pagano la quota annuale.
I Soci Sostenitori sono enti ed istituzioni che versano un contributo annuo pari ad almeno 20 volte la quota associativa annuale e che possono partecipare alla vita associativa tramite un loro rappresentante ovvero le persona fisiche che versano un contributo annuo pari ad almeno dieci volte la quota associativa annuale.
I Soci Famigliari sono coloro che desiderano iscriversi e sono parenti od affini con un socio.
I Soci Studenti sono coloro che frequentano una scuola superiore o l’Università.
Tutte le suddette tipologie di Soci hanno diritti e doveri previsti dal presente Statuto e dalle norme vigenti.
La richiesta d’iscrizione a Socio deve essere presentata per iscritto ed avallata da due soci al Consiglio Direttivo, quest’ultimo delibera all’unanimità (a maggioranza) l’ammissione del nuovo socio.
Sono ammessi a presentare richiesta d’iscrizione a Socio tutti coloro abbiano compito il sedicesimo anno di età, purché la domanda, per chi ha meno di diciotto anni, sia sottoscritta dai genitori ovvero da chi ne esercita la patria potestà.
 
Art. 7 Diritti dei Soci
Tutti i Soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, purché siano in regola con il pagamento della quota associativa, che ha validità per l’anno solare in corso. I soci ordinari ed onorari hanno diritto di voto dal primo anno di iscrizione, mentre dopo tre anni dalla data di iscrizione possono ricoprire cariche sociali.
Il diritto al voto è per tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
  • I Soci devono mantenere una condotta consona per il buon nome dell’Associazione, hanno diritto di partecipare alle attività svolte dall’Associazione.
I   Soci possono appartenere ad altre Associazioni che non siano in contrasto con l’Attività dell’Associazione.
 
Art. 8 Decadenza da Socio
I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a) dimissione
b)    scioglimento dell’Associazione
c)   se falliti, interdetti, colpiti da condanna penale per reati comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione,
d)   coloro che incorrono in comportamenti lesivi per l’Associazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
e)   il Socio che, non dando motivazioni valide, non è in regola con il pagamento della quota sociale da oltre un anno pur rimanendone debitore.volontaria
 
Art. 9 L’Assemblea
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti o rappresentati per delega.
 
Art. 10 Attribuzioni dell’Assemblea
Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a)    approvazione e modificazione dello statuto sociale
b)    atti e contratti relativi a diritti reali sugli immobili,
c)   nominare su proposta del Consiglio Direttivo un presidente onorario tra le personalità particolarmente distintesi per studi specifici,
d)    determinare il valore della quota associativa su indicazione del Consiglio Direttivo,
e)    scioglimento dell’associazione e conseguenti modalità di liquidazione
 
Art. 11 Diritti di partecipazione
La partecipazione del Socio all’Assemblea è strettamente personale e potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. E’ prevista la possibilità di delega solo ad altri Soci aventi diritto al voto. Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
 
Art. 12 Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea ordinaria potrà essere direttamente richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno due terzi degli associati aventi diritto all’atto della richiesta, previa richiesta al Consiglio Direttivo, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione ovvero in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo dieci giorni prima
mediante comunicazione scritta a mezzo di posta ordinaria od elettronica. Nella convocazione
dovrà essere indicato: luogo, giorno ed orario oltre all’ordine del giorno.
L’Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una vota all’anno, ‘ quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sodale, per l’approvazione delrendiconto economico e finanziario, ed entro due mesi dalla chiusura dell’anno in corso per l’esame del bilancio preventivo successivo.
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta agli associati a mezzo di posta ordinaria od elettronica almeno sette giorni prima della data stabilita.
 
Art. 13 Costituzione dell’assemblea
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto.
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tanto l’Assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persona legittimamente intervenuta all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e se necessario due scrutatori.
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e se nominati dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.
 
Art. 14 Approvazione delle delibere assembleari
Le delibere dell’Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi (incluse le deleghe ed esclusi gli astenuti).
Le delibere dell’Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
a)   con prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto,
b)   in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto o per delega (esclusi gli astenuti).
La delibera per lo scioglimento dell’Associazione dovrà in ogni caso essere deliberato con almeno i 4/5 dei voti favorevoli dei Soci escludendo le deleghe.
 
Art. 15 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’Assemblea fino ad un massimo di quindici ed un minimo di sette eletti, nel proprio ambito nomina il Presidente e il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali s’intendono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza, in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con II pagamento della quota associativa, che non ricoprano cariche sociali in altre società od associazioni culturali nell’ambito della stessa attività, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri :a e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso tà il voto del presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da apposito verbale sottoscritto da chi ha partecipato alla riunione e dal segretario.
Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo adatte a garantirne la massima diffusione.
Un membro del consiglio che sia assente a tre riunioni consecutive, senza che ne dia giustificata motivazione, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti. Lo stesso in caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso.
 
 
Art. 16 Dimissioni
 
Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, con la salvaguardia comunque del numero minimo, il Consiglio Direttivo rimane in carica con i consiglieri superstiti, diversamente verrà convocata un’assemblea straordinari dei soci per eleggere i consiglieri fino al raggiungimento del numero minimo previsto, ì quali rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.
 
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
 
 
Art. 17 Convocazione del Consiglio Direttivo
 
 
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, senza formalità alcuna. In ogni caso il Consiglio Direttivo si riunirà almeno due volte all’anno.
 
 
Art. 18 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
 
 
Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell’Associazione, in particolare:
 
a)   deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci,
 
b)   determinare l’ammontare della quota associativa
 
c)   redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea,
 
d)   fissare le date della assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare le Assemblee straordinarie qualora lo reputi necessario o venga richiesta dai soci,
 
e)   dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea dei Soci,
 
f)    redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati,
 
g)   attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci,
 
h)   approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell’associazione,
 
i)    amministrare il patrimonio sociale, gestire l’Associazione e decidere su tutte le questioni sociali.
 
 
Art. 19 II Presidente
 
 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’Associazione, adotta provvedimenti a carattere di urgenza con l’obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Nomina tra i componenti del Consiglio Direttivo il Vice Presidente
 
che lo coadiuva e lo sostituisce, anche con rappresentanza legale dell’Associazione in caso di sua assenza.
 
Art. 20 II Vice Presidente
 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
 
Art. 21 II Segretario
 
Il segretario a seguito delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, segue la corrispondenza ed il protocollo nonché all’archivio, coadiuva il Presidente nella gestione della vita Associativa e nell’organizzazione delle iniziative culturali Coadiuva il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione.
 
Art. 22 II Tesoriere
 
Predispone i bilanci preventivo e consuntivo dell’Associazione, provvede alla riscossione delle quote sociali e di ogni altro provento attivo, nonché ai pagamenti di concerto con il Presidente. S’incarica delle tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo, firma gli atti contabili dell’associazione che, se di ordinaria amministrazione, hanno efficacia anche senza la firma del Presidente; è il depositario della cassa; tiene il registro delle entrate e delle uscite ed ogni altro registro contabile; si occupa deM’inventariazione dei beni facenti parte del patrimonio sociale. Il tesoriere tiene inoltre aggiornato l’elenco dei soci.
Le spese vengono effettuate dal tesoriere, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, e devono essere documentate da regolari quietanze. Gli impegni di spesa devono essere presi tenendo conto delie disponibilità sia di bilancio che di cassa. Il bilancio consuntivo non può comunque presentare alla chiusura un disavanzo. Il Tesoriere è affiancato nella sua attività dal Segretario.
 
Art. 23 II Collegio dei Sindaci Revisori
 
Il collegio dei revisori dei conti è nominato dall’assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite dal seggio elettorale; è composto da tre membri effettivi (uno con funzione di presidente) e due supplenti.
Il collegio verifica la regolarità dei bilanci e della contabilità dell’Associazione, riferendone all’assemblea.
 
Art. 24 II Collegio dei Probiviri
 
Il collegio dei probiviri è nominato dall’assemblea dei soci, secondo le modalità stabilite dal seggio elettorale. E’ composto da tre membri effettivi (uno con funzione di presidente) e due supplenti.

Tutte le controversie relative al rapporto associativo insorte fra i soci o fra essi e l’associazione ed i suoi organi o fra gli organi stessi potranno essere deferite al Collegio dei Probiviri, per libera scelta degli interessati e previa loro richiesta scritta, contenente anche l’accettazione o conferma della nomina dei membri componenti il Collegio dei Probiviri. Il Collegio giudicherà : bono et aequo, in via irrituale e senza formalità di procedura.

 
Tutti i provvedimenti emessi dal Collegio dei Probiviri hanno efficacia esclusivamente endosocietaria, essendo garantita la possibilità di ricorrere sempre e comunque all’autorità giudiziaria ordinaria.
 
I    soci esclusi potranno ricorrere per iscritto al Collegio dei Probiviri avverso la delibera di esclusione, entro trenta giorni dalla pronuncia della stessa. Anche in tal caso resta ferma per il socio escluso la possibilità di adire l’autorità giudiziaria ordinaria avverso il provvedimento di conferma dell’esclusione adottato dal Collegio dei Probiviri.
 
II   Collegio può essere chiamato, dall’assemblea dei soci, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, ad interpretare norme controverse del presente statuto.
 
 
Art. 25 Area omogenea
 
 
L’Associazione può articolarsi in Aree riferite ad interessi omogenei su delibera del Consiglio Direttivo, sia in Aree territoriali dipendenti, per decisione dell’Assemblea dei Soci. Il loro funzionamento sarà disciplinato da apposito articolo ricompreso nell’eventuale Regolamento dell’Associazione.
 
 
Art. 26 II Rendiconto
 
 
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il rendiconto consuntivo deve informare sulla situazione economico finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale, questo anche attraverso una relazione separata di accompagnamento.
 
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Il rendiconto deve essere messo a disposizione presso la sede.
 
 
Art. 27 Anno sociale
 
 
L’anno sociale e il relativo anno finanziario hanno decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.
 
 
Art. 28 Patrimonio
 
 
I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative dai contributi degli enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, elargizioni, dei proventi derivati dalle attività organizzative dell’Associazione, avanzi netti di gestione.
 
– Associazione può accettare sponsorizzazioni ad hoc o perenni. Gli accordi verranno gestiti dal elidente in accordo con il Consiglio Direttivo ed approvati dì volta in volta. L’accettazione di una sponsorizzazione non genera a favore dello sponsor alcun diritto nei confronti dell’Associazione.
 
 
Art. 29 Reinvestlmento degli avanzi di gestione
 
 
Gì eventuali avanzi di gestione, che dovessero risultare alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’alt. 3 del presente Statuto.
 
Art.30 Modifica dello statuto
 
Il presente statuto può essere modificato dall’assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quinti dei soci stessi ed il voto favorevole della -aggioranza dei presenti, su proposta motivata e scritta dei due terzi del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci.
 
 
Art. 31 Scioglimento
 
 
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci così come previsto all’alt. 14.
 
_a richiesta da parte dei soci avente per oggetto la richiesta di scioglimento dell’Associazione dovrà essere fatta in forma scritta da almeno i 4/5 dei Soci aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
 
– assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
 
I contributi dei Soci vengono rimborsati al valore nominale e gli eventuali residui attivi sono cestinati in conformità alle prescrizioni legislative in vigore alla data dello scioglimento, o in —ancanza a fini sociali.
 
 
Art. 32 Disposizioni finali
 
deroga anche alle disposizioni precedenti l’Associazione è regolata dai seguenti obblighi e r vieti ai sensi del D.Lgs 460/97, art. 5 comma C lettere:
 
a)   divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
 
b)   Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione avente finalità benefiche, sentito l’organo di controllo di cui aH’art. 3 comma 190 della L 23 dicembre 1996 n 662 e salvo diversa destinazione imposta per Legge.
 
c)    Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa o prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione,
 
d)   Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
 
e)   Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio di voto singolo di cui all’art. 2532 secondo comma del Codice Civile, sovranità dell’Assemblea dei Soci associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni dei bilanci e rendiconti,
 
f)    Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
 
 
Art. 33 Norma di rinvio
 
Per quanto non espressamente omesso nello Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamene : c. Associnone e affiliata ed in subordlne le norme del Codice Civile.